Art. 2.
(Princìpi fondamentali del governo del territorio).

      1. Il principio di pianificazione è l'elemento fondante del governo del territorio. Esso è esercitato mediante gli strumenti della pianificazione che coordinano e indirizzano lo sviluppo del territorio in coerenza con il benessere delle comunità insediate ed è espresso in relazione ai diversi livelli istituzionali. Le attività relative all'uso e alla trasformazione del territorio sono oggetto di pianificazione da parte dell'autorità pubblica.
      2. Il processo di pianificazione è svolto nel rispetto dei princìpi di:

          a) sostenibilità;

          b) tutela e sicurezza;

          c) sussidiarietà e adeguatezza;

          d) trasparenza e democrazia;

          e) equità;

          f) legalità del territorio.

 

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      3. Gli strumenti di pianificazione, nel rispetto dei princìpi di cui al comma 2, disciplinano le trasformazioni fisiche e funzionali nonché le azioni di conservazione, di tutela e di riqualificazione del territorio, dei sistemi e dei tessuti insediativi assicurando scelte coerenti in relazione sia alla loro collocazione nello spazio sia alla loro successione nel tempo.