1. Il principio di pianificazione è l'elemento fondante del governo del territorio. Esso è esercitato mediante gli strumenti della pianificazione che coordinano e indirizzano lo sviluppo del territorio in coerenza con il benessere delle comunità insediate ed è espresso in relazione ai diversi livelli istituzionali. Le attività relative all'uso e alla trasformazione del territorio sono oggetto di pianificazione da parte dell'autorità pubblica.
2. Il processo di pianificazione è svolto nel rispetto dei princìpi di:
a) sostenibilità;
b) tutela e sicurezza;
c) sussidiarietà e adeguatezza;
d) trasparenza e democrazia;
e) equità;
f) legalità del territorio.
3. Gli strumenti di pianificazione, nel rispetto dei princìpi di cui al comma 2, disciplinano le trasformazioni fisiche e funzionali nonché le azioni di conservazione, di tutela e di riqualificazione del territorio, dei sistemi e dei tessuti insediativi assicurando scelte coerenti in relazione sia alla loro collocazione nello spazio sia alla loro successione nel tempo.